04/03/08

Abilitazione al patrocinio dei praticanti avvocati e difesa dinnanzi al Tribunale del Lavoro

Pongo all'attenzione dei frequentatori del blog, al fine di un libero confronto e di raccogliere i contributi di tutti, il tema dell’abilitazione del praticante al patrocinio, in relazione alle cause di competenza del Tribunale Ordinario, Sezione Lavoro.
Segnalo che in alcuni Tibunali non è data la possibilità ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio di partecipare alle udienze, a prescindere dal valore delle stesse, qualora instaurate dinnanzi al Tribunale del Lavoro.
Tale interpretazione di fatto applicata da determinati magistrati non corrisponde a quella letterale dell’art. 7 della legge 16 dicembre 1999, norma che pone dei limiti territoriali, temporali, di competenza e di valore al patrocinio. L’ambito del diritto del lavoro, pacificamente rientrante nel diritto civile, non viene fatto oggetto di questi limiti e da ciò, a rigore, deriva l’applicabilità della disciplina relativa agli affari civili anche alle controversie assegnate alla sezione lavoro.
Si evidenzia inoltre come i praticanti abilitati operanti in alcune città, anche all’interno della stessa Regione, abbiano la possibilità di partecipare attivamente alle udienze ed al patrocinio dinnanzi ai Giudici del Lavoro, altri no in quanto operanti in sedi dislocate a pochi km di distanza.
Sulla questione si sono espressi alcuni Ordini degli Avvocati per dirimere la questione relativa al limite di valore delle controversie, senza mettere in discussione la possibilità dei praticanti abilitati al patrocinio di partecipare all’attività forense nell’ambito del diritto del lavoro.
Al di là dell’opportunità di una uniforme interpretazione, perlomeno all’interno dello stesso distretto di Corte d’Appello, si sottolinea come non vi sia in effetti un dato normativo sul quale fondare un limite ulteriore e ratione materiae rispetto a quelli di legge.
Vale la pena di sottolineare inoltre che, prima della soppressione della figura del pretore, le cause di lavoro e previdenza erano trattate dai praticanti abilitati.
Sulla questione si sono espressi recentemente sia l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura), con articolo pubblicato sul proprio sito web, che il Consiglio Nazionale Forense.
Con parere dd. 26.10.2006 n. 59, il CNF ha ribadito come il praticante abilitato possa patrocinare nelle controversie dinnanzi al Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro, con il solo limite di valore della controversia compreso entro euro 25.822,00.
La questione ha naturalmente maggiore interesse per coloro che, come chi scrive, sono inseriti in un contesto professionale strettamente legato alle controversie di lavoro, tale che l’impossibilità di patrocinare dinnanzi al Tribunale del Lavoro si risolve di fatto nello svuotamento di contenuto il patrocinio stesso.
In questi termini, atteso che l’abilitazione in oggetto rappresenta un percorso fondamentale di crescita per chi si affaccia alla professione forense, il divieto in questione appare lesivo dei nostri diritti ad una formazione completa e pratica in vista di una futura abilitazione alla professione (alla base peraltro dello sforzo economico sostenuto per l’abilitazione stessa).
A margine si aggiunge che anche sotto un profilo sostanziale di difesa delle parti appare discutibile ammettere il ricorso alle sostituzioni “di emergenza” da parte di un avvocato (che in alcuni casi non ha neppure visto il fascicolo di causa) e negare la stessa possibilità al praticante abilitato al patrocinio che ha affiancato il proprio dominus in tutto l’iter della controversia e che per legge può stare in Giudizio. Accade poi, in alcuni casi, che la figura del sostituto in udienza rivesta soltanto un ruolo formale e questi si trovi a ripetere ad alta voce ciò che gli viene suggerito dal praticante abilitato.
E’inoltre presumibile che l’avvocato che si faccia sostituire da un proprio praticante, lo faccia a ragion veduta e in considerazione delle capacità del collaboratore in relazione alla complessità dell’incombente giudiziale. Ciò non toglie che il praticante, con i predetti limiti, possa andare in giudizio anche senza essere affiancato da un avvocato. Non vi è peraltro neppure il concreto pericolo del proliferare di praticanti impreparati all’assalto delle aule d’udienza, dato che ciò non accade neppure davanti alle sezioni dove i praticanti sono ammessi.
Tali considerazioni appaiono ancora più persuasive in relazione a determinati esempi concreti. Si pensi ad un mero adempimento di giuramento del consulente tecnico d’ufficio, fase certamente importante ma nella quale il ruolo del difensore non presenta particolari complessità. L’iniquità del limite ratione materiae appare poi lampante nel caso di un opposizione a decreto ingiuntivo per un importo di poche centinaia euro, del tutto equiparabile a quella che può aversi presso il Tribunale Civile.
Queste ultime argomentazioni possono essere condivisibili o meno; ciò che comunque appare eloquente è il dato normativo della legge 479/99.
L'argomento in questione può essere considerato di portata modesta, in quanto il patrocinio ha durata limitata ed inversamente proporzionale al tempo che ciascuno impiega per superare l’esame di Stato, ma ciò non toglie che anche una situazione transitoria vada sfruttata appieno nelle sue potenzialità e nelle rare occasioni che ci si presentano. Questo, in fondo, è lo spirito della abilitazione transitoria.
Non si ignorano la peculiarità, la delicatezza e l’importanza degli interessi tutelati dal diritto del lavoro, ma la preclusione in oggetto rappresenta un pregiudizio alla nostra formazione e crescita professionale, che per quanto costruita sui libri, sulla presenza in Studio, sull’esempio e l’insegnamento degli Avvocati, necessita anche di un banco di prova pratico, soprattutto in questo frangente storico nel quale la formazione degli avvocati e dei futuri avvocati ha assunto notevole rilevanza.

Dott. Matteo Belli

11 commenti:

Anonimo ha detto...

Segnalo un ulteriore questione riguardante l'abilitazione al patrocinio.
Per poter svolgere attività di difensore d'ufficio, è necessario seguire un apposito corso, che sino a qualche anno fa era tenuto anche a Trieste.
Da almeno 3 anni il corso non si svolge più; ne consegue l'impossibilità di poter svolgere le difese d'ufficio per i praticanti abilitati e altresì per gli avvocati che non siano già iscritti alla lista delle difese d'ufficio.Appare senz'altro opportuno che venga attivato questo corso di preparazione,come accade ad esempio a Gorizia o Udine.

Anonimo ha detto...

Caro Collega, ti consiglio di segnalare la cosa alle camere penali di Trieste, se poi ci sono problemi potremmo anche parlarne assieme.
F.Petracci

Anonimo ha detto...

Sono perfettamente d'accordo con l'intervento iniziale, non è legittima l'esclusione dei patrocinatori dalle cause di lavoro, dove, a dire il vero, non solo potrebbero sostituire avvocati, ma potrebbero anche pacificamente difendere autonomamente i propri clienti ed essere messi in delega sugli atti,cosa che accade in tutta Italia

Anonimo ha detto...

nei prossimi giorni su delega del consiglio dell'ordine degli avvocati, contatterò il tribunale del lavoro per iniziare a discutere del patrocinio dei praticanti in quella sede. sarebbe opportuno che chi sente questa necessità me la segnali per far presente che si tratta di un tema generalmente sentito - grazie a tutti.

Anonimo ha detto...

Ho consegnato al presidente del tribunale un promemoria sulla questione - mi è stata assicurata a breve una risposta.
fabio petracci

Anonimo ha detto...

mi pare, tra l'altro, che prima dell'abolizione della pretura, non si poneva neppure il problema del limite di valore, presso la Pretura del Lavoro, per il praticante abilitato.

Anonimo ha detto...

purtroppo il Presidente del Tribunale ha confermato l'impossibilità di patrocinio dei praticanti innanzi al Giudice del Lavoro.
Fabio Petracci

Anonimo ha detto...

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!

Anonimo ha detto...

dear friend thankyou really this blog doesent work much in the last time, but thankyou and write to us!

Anonimo ha detto...

Segnalo la sentenza di rigetto per mancanza dello jus postulandi del Tribunale di Palermo sezione lavoro perchè il difensore, nel momento in cui presentava il ricorso era praticante (ha conseguito l'abilitazione nel corso del processo). (Io sono il ricorrente). Purtroppo non ho trova sentenze della Cassazione per supportare l'appello se non la n. 26376.07 che ritiene ammissibile l'appello notificato al praticante avvocato (lo stesso che aveva difeso le parti in I grado) nulla sollevando circa una eventuale inammissibilità in I grado.

Anonimo ha detto...

I’ve been into blogging for quite some time and this is definitely a great post.Cheers!

generic paxil