24/02/10

Pari opportunità: maggiore tutela alle lavoratrici dal 20 febbraio 2010

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010, entra in vigore il Decreto Legislativo n. 5 del 26.01.2010, recante importanti modifiche al Codice sulle Pari Opportunità (d.lgs 196/00).

In ossequio alla direttiva comunitaria 2006/54/CE, vengono introdotte consistenti innovazioni a tutela delle lavoratrici, sia per quanto concerne il rapporto di lavoro, che in riferimento ai diritti previdenziali.
Sotto un primo profilo, appaiono di rilievo le modifiche agli artt. 27, 28 e 29 del Codice per le Pari Opportunità,.
Il divieto di cui all'art. 27, prima riferito alle discriminazioni nell'accesso al lavoro, viene ora esteso a tutte i pregiudizi subiti anche nella promozione professionale e nelle condizioni di lavoro. Il precetto viene espressamente esteso a qualunque settore o ramo di attività, ad ogni livello gerarchico e professionale.
Il successivo articolo 28 tutela le lavoratrici sotto il profilo retributivo, sancendo il diritto alla parità di trattamento (qualsiasi aspetto o condizione della retribuzione) a parità di lavoro o in caso di lavoro equivalente a quello dei colleghi maschi.
Le stesse tutele, infine, sono garantite anche in tema di progressione di carriera (art. 29).
Sulla scorta del recente orientamento della Corte Costituzionale, inoltre, alle lavoratrici donne è stata garantita la possibilità di lavorare sino all'età pensionabile stabilita per gli uomini (65 anni), senza oneri aggiuntivi sino ad ora previsti, quale quello di dover espressamente dichiarare al datore di lavoro la volontà di continuare a lavorare dopo il sessantesimo anno.
La riforma conferisce legittimazione processuale attiva anche ai consiglieri di parità provinciali e regionali per promuovere azioni a tutela dei lavoratori discriminati in base al sesso, alla paternità o maternità.
Di rilievo appare anche l'introduzione del nuovo art. 41-bis, che garantisce tutela giurisdizionale non solo al soggetto discriminato, ma anche a chi subisca dei pregiudizi per essersi attivato contro discriminazioni dirette ad altri (c.d. Vittimizzazione).
Più severe le sanzioni introdotte nei confronti del datore di lavoro che, condannato per discriminazione, non ottemperi al decreto del Giudice del Lavoro: si passa da 206 euro di ammenda o 3 mesi di reclusione (art. 650 c.p.), alla nuova e ben più incisica sanzione di 50.000,00 euro di ammenda o 6 mesi di reclusione.

Avv. Matteo Belli

02/02/10

Stranieri e gratuito patrocinio

Si riportanto due articoli apparsi su Peacereporter.net nel mese di dicembre.
Nel primo, dal titolo: Niente gratuito patrocinio ai richiedenti asilo. Come in Italia l'Ordine degli Avvocati viola la Costituzione , viene denunciata la mancata concessione del gratuito patrocinio da parte dell'Ordine degli Avvocati.
Nel secondo articolo-intervista, il Presidente dell'Ordine ribatte alle accuse:
Il presidente dell'Ordine degli avvocati di Trieste ribatte alle accuse: le domande sono spesso infondate, il gratuito patrocinio non può essere concesso a tutti.
Potrete leggere gli articoli cliccando sui titoli (link) e esprimere i vostri giudizi o le vostre esperienze all'interno del blog, lasciando i vostri commenti.

14/02/09

Competenze e forma delle istanze e dei ricorsi davanti alla Corte dei Conti.

COMPETENZE
La Corte dei conti, organo ausiliario del Governo, svolge funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti governativi e funzioni di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato ex articolo 100 della Costituzione, oltre ad aver competenze giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica, in ambito di pensioni pubbliche e nelle altre specificate dalla legge ex articolo 103 della Costituzione. Accanto a queste, svolge anche funzioni amministrative e consultive, in particolare fornendo pareri al Governo ed ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti.
In considerazione di tale varietà di competenze, essa è organizzata in Sezioni giurisdizionali e Sezioni di controllo, sia a livello centrale che territoriali.

FORMA DELLE ISTANZE E DEI RICORSI
Ex articolo 1 reg. proc. (adottato con r.d. 13.8.1933, n. 1038), le istanze e i ricorsi da presentarsi in Corte dei Conti devono presentare una serie di elementi:
1. nome e cognome, domicilio o residenza o dimora dell’attore e del convenuto;
2. esposizione dei fatti e qualità nella quale furono compiuti;
3. oggetto della domanda;
4. indicazione dei titoli su cui è fondata la domanda.

È necessaria la sottoscrizione della parte e/o di un suo procuratore speciale.
In seguito al decentramento dell’organizzazione giurisdizionale della Corte dei Conti, va indicata la Sezione regionale alla quale si propone la domanda o il ricorso. Nei ricorsi e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio nella città in cui ha sede la sezione regionale competente; in mancanza, l’elezione si presume fatta nella segreteria della sezione competente.
Per i ricorsi in materia di pensioni civili, militari e di guerra è richiesta, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del giudice, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

Notificazioni e comunicazioni
Per gli atti introduttivi dei giudici e per la costituzione in giudizio valgono le regole comuni ai fini delle necessarie notificazioni, ad eccezione delle ipotesi in cui sarebbe prevista la notificazione giudiziale al P.M.; in tal caso è equivalente il deposito in Segreteria.

-Notifica alle P.A. : nei giudizi di conto non è necessaria; negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica valgono le regole comuni. Pertanto la notifica va effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto abbia sede la sezione giurisdizionale competente; per gli enti che non si avvalgono dell’Avvocatura, la notificazione si considera fatta in persona propria quando l’ufficiale notificante abbia consegnato l’atto nelle mani dell’impiegato delegato a ricevere le notificazioni. Per i giudizi in materia di pensioni, è prevista la notifica alla P.A.

- Comunicazione o notificazione di atti relativi allo svolgimento successivo dei giudizi: lo scambio di comparse, atti, memorie e risposte tra le parti avviene tramite deposito in segreteria, a meno che non siano diretti a proporre appello; in tal caso andranno notificate giudizialmente alle altre parti nei termini indicati per ciascun giudizio, salvo che al Procuratore Generale, per cui il deposito equivale a notificazione.

- Nullità della notifica: si ha nullità quando non vengono osservate le disposizioni circa la persona che deve ricevere la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data. Si aggiungono le ipotesi di inosservanza di requisiti formali necessari per il raggiungimento dello scopo.

05/02/09

IL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE: CRITICITA’ E POSSIBILI PROSPETTIVE


Sintesi e relazione del convegno tenutosi martedì 3 febbraio 2009 a Trieste

Si è tenuto a Trieste un convegno di approfondimento tecnico giuridico sulla situazione del S.I.N., organizzato dall’EZIT con il supporto di Golden Associates.

Il convegno e’ stato aperto dall’intervento del presidente Ezit Mauro Azzarita, il quale ha rilevato come la questione del Sito di interesse nazionale e della sua bonifica sia importante per la città e per il suo sviluppo.
Azzarita, nel sottolineare come la questione si trascini ormai dal 2003, senza giungere a nessun apprezzabile risultato, ha constatato come del tema ormai si sia impossessata la politica.
Si rende pertanto necessario approfondire gli aspetti tecnico-giuridici della questione, tenuto conto delle insidie della complessa normativa ambientale e dei profili di responsabilità dei soggetti proprietari e dei soggetti incaricati di custodia.

E’ stata quindi la volta dell’Ingegner Paolo De Alti, Direttore Generale di Ezit.
Quest’ultimo ha voluto sottolineare ed approfondire il ruolo di questo ente nell’ambito delle procedure di bonifica. Ha richiamato quindi la legge 15/2004, sottolineando come la regione, abbia delegato all’ente la bonifica del sito, corrispondente pressappoco alla zona di competenza dell’ente ed in parte inquinato da attività pubblica.
Il Direttore quindi, ha riferito in merito all’attività di caratterizzazione che ad oggi è stata intrapresa e che riguarda una parte dei siti inquinati. Ne è emersa una situazione di non particolare gravità.

Successivamente, è intervenuto il dottor Roberto Mezzalana, presidente di Golder Europe Associates Inc.
Quest’ultimo ha richiamato precedenti esperienze che la società da lui presieduta, ha già svolto.
Ha rilevato trattarsi nei casi di esperienza di siti di grande complessità dove erano coinvolte aspettative ed interessi diversi, in particolare sui territori della costa Siciliana e a Torino.
Diverse sono infatti, ha rilevato, e spesso divergenti, le aspettative di proprietari.Variano inoltre le fasi e le procedure della bonifica, si va dalla caratterizzazione, alla messa in sicurezza, alla riqualificazione. Spesso nei siti di interesse nazionale sono notevoli le spese profuse, ma scarsa la riqualificazione. Il dottor Mezzalana ha quindi evidenziato come gli accordi di programma siano un mezzo per avviare a livello istituzionale queste esperienze, con ottimi risultati.
Ciò nonostante, spesso a causa degli interessi divergenti, e della difficoltà della normativa, gli accordi negoziali si rivelano difficili e si arriva così al contenzioso giudiziale.
Ecco che allora, sono i tribunali a dettare le regole.
Il presidente di Golder, ha evidenziato come spesso si debba ricorrere all’analisi del rischio prima di esaminare la possibilità di aderire o meno agli accordi di programma.
Egli quindi ha citato, i casi pratici, di esperienze nell’area torinese, iniziate intorno agli anni ‘80.
Per taluni aspetti egli ha colto delle similitudini con l’area di Trieste, in quanto l’area torinese era costituita da aziende metalmeccaniche ed era immersa nel contesto urbano, nel caso di specie però, a Torino è stato attuato un recupero residenziale.


Successivamente è intervenuto l’ingegner Francesco Ducco, responsabile di Golder Europe, il quale ha riferito, in merito alle esperienze concernenti la bonifica del sito di interesse nazionale di Priolo. Questi ha evidenziato la durata delle varie fasi ed ha affermato che in corso d’opera è spesso necessario effettuare aggiustamenti e modifiche di quanto pianificato in partenza.

E’ stata quindi la volta dell’avvocato Federico Peres, esperto della materia.
Questi ha affrontato il tema concernente la scelta per i soggetti interessati di aderire o meno alle transazioni proposte dalla parte pubblica. Il ricorso alle transazioni è aumentato, ed è divenuto ormai una prassi consolidata. E’ però altresì aumentato, ha sottolineato il legale, il ricorso al contenzioso giudiziale.
La normativa italiana è principalmente di derivazione comunitaria. Trattasi comunque di una normativa in grande evoluzione dove spesso interviene la giurisprudenza.
Il principio base è sicuramente quello che solo chi inquina è tenuto a risarcire il danno ambientale.
Il legale però ha sottolineato, come al di fuori anche del danno ambientale, forme di responsabilità siano possibili anche per i detentori dei terreni, anche considerando questi ultimi come custodi degli stessi.
Il relatore ha citato la sentenza della Corte Costituzionale 18.6.2008 n. 214 e le contestuali pronunce del Consiglio di Stato che intervengono in merito alla responsabilità per fatti antichi di contaminazione. Altre pronunce riguardano la diluizione della responsabilità nel tempo in caso di fusioni ed accorpamenti di aziende. Molte pronunce infatti escludono il trasferimento della responsabilità per danno ambientale. Spesso la magistratura ricorre ad approfondite consulenze tecniche che allungano i tempi di causa e rendono per lungo tempo indisponibile il terreno.
Inoltre ha sottolineato il legale, il concetto “chi inquina paga”, subisce spesso delle dilatazioni a sfavore del proprietario qualora la situazione di inquinamento sia grave e continui o ad accrescersi o a manifestare rilevanti effetti. In tal caso, la magistratura può associare nella responsabilità pure il proprietario. Diverso è invece il caso in cui la situazione di inquinamento sia stabilizzata ( vedi decisioni del TAR FVG del 2001).
Va tenuto presente inoltre che in Italia, ci si richiama spesso ad una legge del 1940 in tema di bonifiche che attribuisce oneri ai proprietari. Questa legge, ha sottolineato il legale, è talora impropriamente applicata alle bonifiche ambientali. (istituto dell’onere reale).
Il legale ha inoltre rilevato la differenza tra le responsabilità per oneri di bonifica ed il danno ambientale, rilevando come l’avvenuta bonifica non esclude quest’ultimo, qualora non vi sia intervenuta la transazione.
In pratica, il legale ha suggerito l’effettuazione di una accurata analisi ambientale prima di decidere se aderire o meno alle transazioni e comunque prima di affrontare il contenzioso giudiziale.
Egli inoltre si è richiamato alle recenti disposizioni (2008) che consentono interventi di bonifica a cura del Ministero dell’Ambiente abbinati ad interventi di riqualificazione finanziati dal ministero dello sviluppo economico. Ha però notato come la norma probabilmente a causa delle differenti competenze ministeriali non ha ad oggi trovato attuazione.

08/01/09

Informazioni utili sulle associazioni di volontariato

Sono associazioni di volontariato quelle organizzazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica) e non riconosciute (prive di personalità giuridica) liberamente costituite esclusivamente a fini di solidarietà e di impegno civile, che si avvalgono delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, in maniera secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.
La Legge 11 agosto 1991 n. 266, la Legge Regionale dell’Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12 e la delibera di Giunta Regionale n° 139 del 13 febbraio 2006 disciplinano i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato e prevedono l’istituzione e la tenuta di un “Registro delle Associazioni di Volontariato”.
Il registro si divide in “Registro Provinciale”, gestito dalla Provincia territorialmente competente, nel quale si iscrivono le associazioni che hanno sede ed operano sul relativo territorio provinciale, e “Registro Regionale”, gestito dalla Regione Emilia Romagna, nel quale si iscrivono le Associazioni che operano in almeno 5 diverse Province della Regione stessa, qualsiasi sia la loro sede legale. Le associazioni che operano in più Province non appartenenti alla Regione Emilia Romagna, e nella Regione stessa non operano in 5 o più Province, devono iscriversi nel “Registro Provinciale” ove l’organizzazione ha sede legale.
Per iscriversi al Registro Provinciale del Volontariato occorre presentare al Servizio Coordinamento Politiche Sociali della Provincia domanda in carta libera redatta sul modello appositamente predisposto (che può essere scaricato dal sito internet del Servizio o richiesto direttamente all’Ufficio), corredata di tutta la documentazione richiesta ed espressamente indicata nel registro e di seguito nell’apposito capitolo di questo documento. Tutti i documenti devono essere sottoscritti in originale dal legale rappresentante dell’organizzazione richiedente. Copia della domanda deve essere trasmessa per conoscenza al Comune sede dell’Associazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità; questo parere è obbligatorio e deve essere espresso alla Provincia, senza bisogno di ulteriori richieste, dal Comune entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, trascorso detto termine il Servizio Coordinamento delle Politiche Sociali dell'Amministrazione Provinciale può proseguire l’istruttoria prescindendo dallo stesso.
L'iscrizione nel Registro del volontariato consente di poter accedere ai benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e più precisamente:
- esenzione dall’IVA , da imposta di bollo e di registro;
- esenzione da irpeg per le attività commerciali e produttive marginali (intese quelle i cui corrispettivi non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione);
- acquisire di diritto la qualifica di ONLUS ai sensi dell’art.10 del Dlgs 460/97;
- godere dei benefici fiscali previsti per le ONLUS, pur conservando i trattamenti di maggiore favore previsti dalla normativa del volontariato;
- accedere ai contributi pubblici e comodato di strutture pubbliche;
- stipulare convenzioni con enti pubblici;
- accedere alla ripartizione del 5‰ del gettito IRPEF;
- possibilità per gli iscritti di usufruire di forme di flessibilità dell’orario di lavori
Tutte le variazioni statutarie e della sede legale, del Consiglio direttivo, l’eventuale cessazione dell’attività o le variazioni inerenti il trattamento dei dati sensibili, dovranno essere comunicate alla Provincia entro 45 giorni dalla data della nuova registrazione. Le variazioni statutarie dovranno essere, inoltre, sotto forma di atto notarile o scrittura privata registrata. Si ritiene utile evidenziare che delle obbligazioni assunte da un’associazione riconosciuta giuridicamente risponde solo l’associazione con il proprio patrimonio (esclusa quindi ogni responsabilità dei soci), mentre per le obbligazioni assunte da una associazione non riconosciuta giuridicamente rispondono in solido sia l’associazione (con i propri capitali) sia i soci che hanno agito in nome e per conto della stessa (presidente..).
L’iscrizione al Registro del Volontariato don dà il riconoscimento della Personalità Giuridica.
Si rimarca l’opportunità della tenuta del “Registro dei Soci che svolgono concretamente attività di volontariato (soggetto a vidimazione iniziale da parte del Segretario Comunale o da un Notaio). Questo registro risulta importante poiché, ai sensi dell’art. 4 della legge 266/91, le “associazione di volontariato” sono tenute ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Ciò anche in relazione al fatto che l’art. 13 della L.R. 12/2005 prevede espressamente l’obbligatorietà dell’assicurazione dei volontari nel caso di stipula di convenzioni con gli Enti Pubblici Allo scopo di facilitare la predisposizione della documentazione tecnica da allegare alla domanda, si riportano di seguito le indicazione inerenti
- Le modalità per l’iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato
- I requisiti sostanziali e formali e modalità per l’iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato:
- I contenuti obbligatori dello statuto delle Associazioni del Volontariato:
Modalità per l’iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato
L’iscrizione è subordinata alla presentazione al Servizio Coordinamento Politiche Sociali della Provincia, apposita domanda in carta libera redatta sull’apposito modello Ad essa dovranno essere obbligatoriamente allegati:
a) documentazione comprovante la presentazione di copia della domanda al Comune sede dell’Associazione (essa deve comunque evidenziare la data esatta di ricevimento da parte del Comune);
b) copia dell'atto costitutivo (nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata);
c) copia dello statuto vigente (nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata);
d) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
e) relazione dettagliata sull’attività svolta dall’organizzazione che deve obbligatoriamente evidenziare:
- l'ambito/scopo solidaristico per il quale l'organizzazione si è costituita, e con che mezzi/attività esso è perseguito, indicando con quali azioni e con quale grado di partecipazione dei volontari e non volontari. Devono essere fornite anche indicazioni circa la continuità temporale delle attività dell’associazione e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;
- l'effettiva operatività di almeno un anno secondo i fini istituzionali;
- il fatto che l'organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa;
f) elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (Solo se il richiedente è un organismo di collegamento e coordinamento di altre organizzazioni);
g) documentazione dell’Organo regionale o nazionale competente che comprovi l’autonomia della Sezione locale sotto il profilo patrimoniale, gestionale, giuridico ed organizzativo (Solo per le articolazioni locali di associazioni nazionali e/o regionali non dotate di proprio statuto autonomo).
h) presentazione sintetica dell’Associazione e dei suoi fini, che sarà utilizzata come locandina nel Registro Provinciale on-line dell’Amministrazione;
i) modulo di consenso alla diffusione dei dati sensibili;
j) copia di un documento a validità legale del soggetto firmatario
Requisiti sostanziali e formali e modalità per l’iscrizione nel Registro Provinciale del Volontariato:
Per potersi iscrivere al Registro Provinciale delle Associazioni del Volontariato, le organizzazioni interessate devono possedere contestualmente tutti i seguenti requisiti sostanziali e formali:
a) sono dotate di atti costitutivi e statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata. Qualora lo statuto non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo statuto vigente.
b) si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’associazione può assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti necessari al suo regolare funzionamento (segreteria), o per qualificare o specializzarne l’attività (medico, sociologo, psicologo ecc…).
In ogni caso l’apporto dei volontari deve essere prevalente rispetto a quello fornito dal personale retribuito. La qualifica di socio è, comunque, incompatibile con la prestazione di qualsiasi forma di lavoro retribuito per l’associazione
c) sono composte e costituite da persone fisiche; ciò esclude l’iscrizione di quelle organizzazione, cui aderiscono quali associati soggetti collettivi quali Enti Altre associazioni, Società ecc.. (eccettuati organismi di collegamento e di coordinamento);
d) sono liberamente costituite a fini di solidarietà ed operano esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari
e) sono autonome sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale .ecc..
Nel caso di organizzazioni non dotate di proprio statuto autonomo che costituiscono articolazioni locali di associazioni nazionali e/o regionali, l'autonomia deve emergere esplicitamente dallo statuto di queste ultime o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle associazioni nazionali/regionali medesime.
f) abbiano sede legale nel territorio provinciale;
g) siano operanti per i fini istituzionali nel territorio provinciale da almeno sei mesi;
h) abbiano una base associativa composta da un numero di aderenti che sia almeno il doppio più uno del numero dei membri che, secondo lo statuto, compongono l’organo direttivo. Non sono ammessi organi direttivi monocratici;
Contenuti obbligatori dello statuto delle Associazioni del Volontariato:
Per potersi iscrivere nel “Registro provinciale delle Associazioni di Volontariato” lo Statuto deve obbligatoriamente contenere in modo espresso tutte le seguenti informazioni/condizioni:
a) la denominazione esatta dell'organizzazione e indicazione della sede legale;
b) gli scopi istituzionali e le attività/modalità che permettono il loro conseguimento;
c) l’assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma (gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura anche indiretta);
d) il divieto di ripartizione degli utili fra gli associati, ivi compresi i beni che residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione (utilità/remunerazione differita);
e) l’obbligo del reimpiego degli gli eventuali utili per le finalità sociali dell'organizzazione;
f) i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti;
g) l’elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri dei direttivi, Presidenti, Vicepresidenti, Segretari, ecc.). Dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti all'organizzazione escludendo la possibilità che esse siano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all'organizzazione, o da soggetti interni all'organizzazione diversi dalla base associativa.
Eccezione sono i componenti di organi di controllo (es. revisori) e di organi arbitrali (es. probiviri) che possono essere nominati, sempre dalla base associativa, fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità
h) la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni in genere fornite dagli aderenti, restando esclusa ogni forma di remunerazione anche indiretta (possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa);
i) l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. Annualmente gli organi deputati alla gestione dell'organizzazione (comitato direttivo) debbono sottoporre i bilanci preventivi e consuntivi all'approvazione della base associativa, stabilendone le modalità in statuto;
k) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ad altra associazione operante nel medesimo settore d’attività;
l) indicazioni relative la piena democraticità della struttura ( riferite alle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile) quali:
- alla base associativa (assemblea dei soci)sono rimesse le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'organizzazione (elezione degli amministratori, approvazione dei rendiconti per bilanci, modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'organizzazione);
- tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunità (diritto di elettorato attivo e passivo, diritto di voto ecc.) e pari doveri;
- impossibilità di riservare l'accesso alle cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di aderenti. Possono essere previste eventuali eccezioni necessarie per motivi giuridici (minore età) o opportune per la tutela degli interessi delle categorie destinatarie dell'attività dell'organizzazione (nelle organizzazioni che si propongono di tutelare persone affette da determinate patologie, l'accesso alle cariche associative può essere riservato in tutto o in parte ad aderenti affetti dalle patologie stesse o a loro familiari);
- applicazione del principio maggioritario: le determinazioni degli organi collegiali sono assunte a maggioranza;
- per la deliberazione di scioglimento dell’associazione, sia in prima che in seconda Convocazione è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli associati (e non dei soli presenti in assemblea);
- non possono essere adottate norme che prevedono diversità di valenza del voto: Ad esempio il voto di chi ricopre determinate cariche (es. Presidente) o appartiene a determinate categorie di aderenti non può avere un peso maggiore rispetto al voto espresso da altri aderenti;
- l'assenza di chi ricopre determinate cariche o appartiene a determinate categorie di aderenti non invalida di per sé le sedute
- non deve essere vanificato l'esercizio dei diritti spettanti agli aderenti Ad esempio mediante: convocazione di seconde sedute nello stesso giorno della prima, convocazioni inviate troppo a ridosso della data fissata per le riunioni, espulsione non motivata degli aderenti, divieto per gli espulsi di adire l'autorità giudiziaria..;
- deve essere riconosciuto alla base associativa il diritto di ottenere la convocazione delle Assemblee;

24/12/08

Dal 22 dicembre i lavoratori che si rivolgono al Giudice del Lavoro potrebbero vedersi richiedere il pagamento delle spese di giustizia.

Trieste, 23/12/2008



Dal 22 dicembre i lavoratori che si rivolgono al Giudice del Lavoro potrebbero vedersi richiedere il pagamento delle spese di giustizia.


In data 23.12.08, si e’ riunita in Trieste l’assemblea dell’Agi - Avvocati Giuslavoristi Italiani del Friuli Venezia Giulia.
E’ stata attentamente esaminata la normativa in tema di spese giudiziarie.
Si e’ rilevato come l’articolo 24 del decreto legge 112/2008 si presterebbe ad essere interpretato nel senso della soppressione della gratuita’ dei giudizi di lavoro e previdenziali.
L’assemblea ha ritenuto che la situazione che così si sarebbe venuta a creare, appare contraria agli interessi della giustizia, dei lavoratori e dei pensionati, in un momento di particolare difficoltà economico-sociale che richiede immediate ed efficaci misure di tutela del lavoro e della sicurezza sociale.
La misura appare in contrasto con i princìpi generali del processo del lavoro, attuativi di specifici princìpi costituzionali.
Si chiedono pertanto a tutte le sedi di competenza immediati ed energici interventi.


Avv. Fabio Petracci
Componente dell’Esecutivo Nazionale

08/08/08

Le linee di CGIL – CISL – UIL per la nuova struttura della contrattazione collettiva

Obiettivi centrali sono il miglioramento delle condizioni di reddito, di sicurezza e qualità del lavoro dei lavoratori attraverso la crescita della qualità, del nostro paese, delle sue reti materiali e immateriali, del suo stato sociale e della qualità, competitività e produttività delle imprese.
L’obiettivo è la realizzazione di un accordo unico che definisca un modello contrattuale per tutti i settori pubblici e privati.
Va, quindi, aperto un tavolo con tutte le Associazioni datoriali e con il Governo.
La revisione della struttura della contrattazione definita dall’ accordo del 23 luglio 1993 è parte della stessa strategia che sta alla base del confronto su fisco, prezzi e tariffe.
La tutela e il miglioramento del reddito dei lavoratori vanno, infatti, perseguiti su due grandi terreni d’ impegno tra loro complementari ed interdipendenti:
1) quello “generale” che deve garantire un welfare solidaristico ed efficiente, un sistema di prezzi e tariffe trasparente, socialmente compatibile, in grado di frenare la ripresa dell’ inflazione ed, in particolare, un sistema fiscale equo che preveda una forte riduzione della pressione fiscale sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e sulle pensioni.
2) quello regolato dal sistema contrattuale su due livelli per tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni e per redistribuire la produttività.
In questo quadro si possono ipotizzare le seguenti linee di riforma del modello contrattuale definito dall’ accordo del 23 luglio 1993: conferma di due livelli contrattuali tra loro complementari; definizione del CCNL come centro regolatore dei sistemi contrattuali a livello settoriale e per la definizione delle competenze da affidare al secondo livello tenendo conto delle diverse specificità settoriali - anche al fine di migliorare spazi di manovra salariale e normativa della contrattazione aziendale o territoriale.

CONTRATTO NAZIONALE
I suoi compiti fondamentali – in un’ottica di diritto universale - sono il sostegno e la valorizzazione del potere d’acquisto per tutti i lavoratori di una categoria in ogni azienda e in ogni parte del Paese, la definizione della normativa nazionale e generale, la regolazione del sistema di relazioni industriali a livello settoriale, aziendale o territoriale. In questo senso il CCNL deve stabilire l’area contrattuale di riferimento; migliorare le normative di informazione – consultazione recependo lo spirito delle normative europee; ampliare la parte di confronto sugli andamenti e sulle politiche di settore, tenendo anche conto delle tendenze generali dell’economia. I contratti nazionali potranno prevedere che la contrattazione salariale del secondo livello si sviluppi a partire da una quota fissata dagli stessi CCNL.
Il modello del settore pubblico dovrà adottare regole analoghe a quelle del settore privato attraverso opportuni interventi di delegificazione da definire in sintonia con l’impostazione contenuta nel Memorandum. Tale impostazione andrà riferita anche alla contrattazione di secondo livello da realizzare nelle pubbliche amministrazioni.
Va effettuata una verifica in ordine alla razionalizzazione delle aree di copertura dei CCNL (oltre 400) prevedendo la possibilità di accorpamenti per aree omogenee e per settori, favorendo la riunificazione di contratti analoghi facenti riferimento a diverse organizzazioni di rappresentanza datoriale.
Va individuata una sede congiunta, ad esempio il CNEL per esaminare l’attuale situazione e verificare le linee di indirizzo condivise per la semplificazione.
Sulla parte economica occorre recuperare l’attendibilità della natura di inflazione a cui fare riferimento ed ancorare il sostegno del salario a criteri credibili definiti e condivisi in ambito di vera politica dei redditi.
Va utilizzato un concetto di “inflazione realisticamente prevedibile”, supportata dai parametri ufficiali di riferimento, a livello dei CCNL.
In questo quadro va posto il tema dell’adeguamento degli attuali indicatori di inflazione (utilizzando altri indicatori certi quali il deflatore dei consumi interno o l’indice armonizzato europeo corretto con il peso dei mutui).
Rispetto al realizzarsi di eventuali differenziali inflazionistici vanno definiti meccanismi certi di recupero.
Va previsto il superamento del biennio economico e la fissazione della triennalità della vigenza contrattuale, unificando così la parte economica e normativa.
Occorre vincolare meglio il rispetto della tempistica dei rinnovi. Le una tantum a posteriori non recuperano mai del tutto il periodo di vacanza e il sistema delle IVC si è rivelato troppo debole come deterrente per dare certezza ai rinnovi.
Va considerata l’introduzione di penalizzazioni in caso di mancato rispetto delle scadenze.
Si può pensare di fissare comunque la decorrenza dei nuovi minimi salariali dalla scadenza del vecchio CCNL, superando così la concezione di “vacanza contrattuale”, di una tantum o di indennità sostitutive.
Le trattative per il rinnovo dei CCNL dovranno iniziare 6 mesi prima delle loro scadenze.
Anche per contrastare la precarietà del lavoro, la formazione per l’accesso, per la sicurezza e la professionalità appare, nel contesto attuale di cambiamenti sempre più profondi e veloci, come la priorità su cui intervenire sia nella direzione di nuovi diritti contrattualmente definiti che nell’implementazione e regolazione degli strumenti esistenti. In particolare va valorizzata l’esperienza della formazione continua e dei Fondi Interprofessionali.
Occorre rafforzare la normativa per i casi di appalti, outsourcing, cessioni di rami d’azienda.
Vanno definiti accordi e norme quadro per garantire condizioni normative, salariali e di sicurezza adeguate ed una continuità di relazioni industriali che eviti l’emarginazione dei lavoratori interessati.
Occorre costruire un quadro di certezza rispetto alle aree contrattuali di riferimento che, anche rispetto ai processi di liberalizzazione e in tutte le realtà a regime concessorio, argini il fenomeno del dumping contrattuale in particolare con la piena utilizzazione della “clausola sociale”. Ai fini del rafforzamento e dell’estensione delle tutele sociali possono essere realizzati avvisi comuni tra le parti sociali, anche ai fini dell’emanazione di atti di indirizzo da parte delle Istituzioni preposte.
I temi della parità devono assumere una maggiore valenza contrattuale e configurarsi in normative definite e vincolanti.
Va superato l’approccio che tende a regolare queste materie prevalentemente in termini di dichiarazioni di principio o di intenti programmatici.
Occorre sviluppare un’impostazione contrattuale che incoraggi le imprese ad assumere donne e offra, al tempo stesso, strumenti per la conciliazione vitalavoro.
La bilateralità offre una serie di strumenti attuativi esclusivamente “al servizio” della contrattazione; deve essere rafforzata e qualificata sia a livello nazionale che ne l territorio, qualificandolo anche sui temi del welfare contrattuale in modo da garantirne la natura integrativa.
Va considerata la sempre maggiore incidenza della dimensione europea ed internazionale.
L’internazionalizzazione dell’ economia e delle imprese, i processi di mobilità transnazionale delle aziende, la localizzazione/delocalizzazione degli investimenti e delle produzioni richiedono strumenti di intervento e di governance che vanno otre la dimensione nazionale.
Il manifestarsi di forme spurie di contrattazione transnazionale, l’avvio di costituzione di società europee (sulla base delle recenti direttive), l’avvio della revisione della direttiva sui CAE rendono necessario un confronto su questo tema.

SECONDO LIVELLO
Va sostenuta la diffusione qualitativa e quantitativa del secondo livello di contrattazione. Vanno rafforzati gli strumenti già definiti dall’ accordo del 23 luglio 2007 (decontribuzione pienamente pensionabile) con misure aggiuntive di detassazione.
Va affermata per via pattizia l’effettività e la piena agibilità del secondo livello di contrattazione. I CCNL dovranno prevedere, in termini di alternativita’, la sede aziendale o territoriale. Quest’ultima deve potersi dispiegare in una molteplicità di forme: regionale, provinciale, settoriale, di filiera, di comparto, di distretto, di sito. Questi obiettivi insieme danno compiutezza ed equilibrio al sistema contrattuale proposto.
Le oggettive differenze tra i vari settori rendono necessario che siano i singoli CCNL a definire le articolazioni del secondo livello.
La contrattazione accrescitiva di secondo livello sarà incentrata sul salario per obiettivi rispetto a parametri di produttività, qualità, redditività, efficienza, efficacia.
Il legame tra quote di salario e il complesso degli obiettivi di un’impresa richiede trasparenza sul quadro economico-finanziario e di bilancio, rispetto dei tempi delle verifiche e una più approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione (assetti societari, situazioni debitorie e finanziarie).
La finanziarizzazione dell’economia rende sempre più necessaria la conoscenza in tempo reale degli aspetti finanziari per poter “leggere” l’impresa.
I processi di trasformazione in atto richiedono una più alta capacità di contrattazione sull’organizzazione del lavoro, sulla condizione e prestazione lavorativa, sulla valorizzazione della professionalità –attraverso la formazione permanente -, sulle partite degli orari, su tutte le tematiche legate alla flessibilità contrattata, sul tema sempre più fondamentale della prevenzione e della formazione su salute e sicurezza del lavoro.

DEMOCRAZIA E RAPPRESENTANZA
La riforma sulla rappresentanza va attuata per via pattizia attraverso un accordo generale quadro.
Rappresentanza e rappresentatività Confermando per il settore pubblico l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 e la vigente legge sulla rappresentanza, facendo riferimento per la
rappresentatività dei pensionati alle deleghe certificate dagli Enti previdenziali, per il settore privato viene indicato nel CNEL l’istituzione che, avvalendosi di specifici comitati con un alto profilo di competenza ed autonomia, certifichi la rappresentanza e la rappresentatività delle relative organizzazioni sindacali.
Per il settore privato la base della certificazione sono i dati associativi, riferiti di norma alle deleghe, come possono essere numericamente rilevati dall’INPS, prevedendo un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali del DM10, e trasmessi complessivamente al CNEL, nonché i consensi elettorali risultanti ai verbali elettorali delle RSU, che andranno generalizzate dappertutto, come già regolamentate dall’Accordo interconfederale del 1 dicembre 1993 e dai CCNL, trasmessi dalle Confederazioni allo stesso CNEL.
Cgil Cisl Uil intendono richiedere la riforma della governance degli enti previdenziali. In questa prospettiva i propri rappresentanti saranno eletti direttamente dalle lavoratrici e dai lavoratori.
Il CNEL dovrà diventare l’istituzione certificatrice di ultima istanza della rappresentanza e della rappresentatività delle organizzazioni, e quindi destinataria anche dei dati certificati dall’ARAN e, per i pensionati, dagli Enti previdenziali.

Democrazia sindacale
Accordi confederali con valenza generale:
Le piattaforme sindacali vengono proposte unitariamente dalle segreterie, e dibattute negli organismi direttivi interessati i quali approvano le piattaforme da sottoporre successivamente alla consultazione dell’insieme dei lavoratori e dei pensionati.
Tutto il percorso negoziale, dalla piattaforma alla firma, deve essere accompagnato da un costante coinvolgimento degli organismi delle Confederazioni, prevedendo momenti di verifica degli iscritti, e assemblee di tutti i lavoratori e pensionati.
Le segreterie assumono le ipotesi di accordo, le sottopongono alla valutazione e approvazione dei rispettivi organismi direttivi per il mandato alla firma da parte delle stesse, previa consultazione certificata fra tutti i lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati, come già fatto nel 1993 e nel 2007.
Accordi di categoria:
Le federazioni di categoria, nel quadro delle scelte di questo documento definiranno specifici regolamenti sulle procedure per i loro rinnovi contrattuali al fine di coinvolgere sia gli iscritti che tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Tali regolamenti dovranno prevedere sia il percorso per la costruzione delle piattaforme che per l’approvazione delle ipotesi di accordo. Insieme le categorie definiranno regole e criteri per l’elezione delle RSU e per una loro generalizzazione.