13/06/08

Intervalli minimi di riposo.

La direttiva comunitaria 2003/88, stabilisce l’intervallo minimo di riposo da fruire nel corso di ogni periodo di 24 ore, nella misura di 11 ore consecutive.
Essa preveda la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva o di accordi tra le parti sociali.
Tale direttiva è stata recepita dal legislatore nazionale con il dlgs n. 66/2003 poi modificato dal dlgs n. 213/2004.
L’articolo 7 riproduce la previsione comunitaria stabilendo che il lavoratore ogni 24 ore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive.
Sono quindi previste le eccezioni che possono essere stabilite dai contratti collettivi, è prevista anche una deroga amministrativa da parte del ministero.
Un’altra deroga è prevista dall’articolo 17, commi 5 e 6 e dall’articolo 18 e riguarda i lavoratori la cui prestazione non è predeterminata nei tempi.
Una deroga riguarda anche il personale mobile e il lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
Naturalmente in questi casi è prevista l’esistenza di un riposo compensativo o di una protezione adeguata.
Non esiste pertanto nel nostro ordinamento una definizione precisa di orario giornaliero.
A suo tempo il rdl 15.03.1923 n. 692 dava un limite di 10 ore dato da otto ore di orario ordinario e n. due ore di straordinario.
L’orario giornaliero era stato parzialmente abrogato dall’articolo 13 del dlgs 196/97 che aveva fissato l’orario settimanale di lavoro in quaranta ore settimanali.
Il dlgs 66/2003 (legge attualmente in vigore) stabilisce invece la soglia invalicabile di 48 ore settimanali che può però essere diluita in un arco temporale che la contrattazione collettiva può portare sino al massimo di dodici mesi.

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