Il decreto legge 112/2008 tocca trasversalmente con tutta una serie di vari interventi legislativi materie diverse. Toccheremo gli aspetti più importanti che involgono il pubblico impiego contenuti nel capo II destinato al contenimento della spesa per l’impiego pubblico.Gli argomenti di maggior rilievo sono nell’ordine dati dall’articolo 66 (turn over) che impone alle amministrazioni di limitare la programmazione triennale del fabbisogno di personale. – Il successivo articolo 67 limita le risorse economiche da destinare alla contrattazione integrativa. E’ inoltre previsto che i proventi dalla riduzione di spesa vadano versati dagli enti e dalle amministrazioni alle casse dello Stato.Sono inoltre introdotte con la medesima disposizione alcune modifiche all’articolo 47 del DLGS 165/2001 in base al quale era previsto che se la certificazione della Corte dei Conti per la stipula del contratto collettivo non era positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri, doveva assumere le iniziative necessarie per adeguare la quantifcazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenesse possibile, avrebbe dovuto convocare le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.Il nuovo articolo 47 impone invece alle parti, in caso di certificazione negativa, di non sottoscrivere il contratto. Il successivo articolo 68 impone quindi alle amministrazione la riduzione degli organismi collegiali, evitando la duplicazione di strutture. Per espressa menzione del legislatore sono aboliti l’Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni, l’ Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, la Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambitodella Comunita' Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.Sin qui i provvedimenti aventi in qualche modo rilievo sull’organizzazione generale degli enti. I successivi articoli invece si riflettono in maniera diretta su trattamenti legali e per la gran parte contrattuali di spettanza del personale dipendente, intervenendo così in maniera diretta sulla disciplina del lavoro.E’ la volta infatti dell’articolo 70 che elimina qualunque trattamento aggiuntivo all’equo indennizzo previsto da norme di legge o contrattuali a causa di infermità di servizio di cui alla tabella A annessa al DPR 30 dicembre 1981 n.834.Maggiormente mirata ad interferire con il trattamento economico del dipendente è il successivo articolo 71 ( assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.) .La norma in primo luogo limita al personale pubblico nei primi giorni di malattia, senza ricovero ospedaliero, il pagamento al solo trattamento economico fondamentale con l’esclusione di ogni altra indennità o emolumento anche a carattere fisso o continuativo. Stabilisce la norma che i risparmi così ottenuti non potranno essere impiegati per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.Il comma successivo impone invece dopo l’assenza di dieci giorni o dopo il secondo evento di malattia la presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.E’ quindi disposto che L'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali eorganizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.Stretti limiti sono quindi imposti alla contrattazione collettiva ed alle normative di settore nello stabilire la quantificazione dei permessi esclusivamente ad ore. E’ stabilito inoltre che le assenze dal servizio per malattia non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.E’ quindi stabilita l’inderogabilità di tali norme in tema di assenze da parte della contrattazione collettiva.Il successivo articolo 72 tratta invece della risoluzione del rapporto di lavoro.Una prima disposizione consente un accompagnamento alla pensione ( 40 anni di contributi) per il dipendente cui manchino cinque anni per il trattamento di quiescenza. In questo caso, il dipendente può ricevere senza lavorare il 50% della retribuzione sino alla data del pensionamento. E’ escluso da questa disposizione il personale della scuola. Per il restante personale, resta facoltà dell’amministrazione accogliere la domanda. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenzache sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalleamministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non e' consentito l'esercizio diprestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.Per converso la domanda di trattenimento in servizio in base alle nuove disposizioni non deve essere più obbligatoriamente accolta dall’amministrazione. Quest’ultima potrà valutare se accogliere o meno la domanda tenendo conto delle proprie esigenze organizzative e funzionali.Sempre in tema di risoluzione del rapporto, il successivo comma 11 prevede che Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cuiall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, ilrapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.L’articolo 73 invece modifica l’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n.662 stabilendo che l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale non è più a determinate condizioni un diritto del dipendente pubblico, ma che l’instaurazione di detto rapporto può essere concessa dall’amministrazione.
Come possiamo vedere l’intervento legislativo tocca aspetti di organizzazione generale dell’amministrazione ( c.d. macro organizzazione) e contestualmente interviene in ordine sparso su aspetti concreti del rapporto individuale e collettivo di lavoro.Il provvedimento emanato assume la forma del decreto legge. E’ dunque un atto promanato dal Governo che assume provvisoriamente forza di legge e che dovrà entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella gazzetta essere convertito in legge dalle camere.Presupposto per giustificare un simile provvedimento è la sussistenza di un caso straordinario di necessità ed urgenza.Un simile controllo spetta alla Corte Costituzionale che può per la mancanza di simili requisiti bocciare il provvedimento senza entrare nel merito.Nonostante le caratteristiche sostanzialmente disorganiche di provvedimento a temi quanto mai variegati e la natura di eccezionalità, il decreto 112/2008 intervenendo su taluni aspetti concernenti il rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, scuote taluni principi generali di riforma contenuti all’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992 n.421 costituente delega al governo per la riforma dell’impiego pubblico che si svilupperà nel successivo decennio alla luce del principio che i rapporti di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e sono regolati mediante contratti individuali e collettivi.
Dunque un intervento frammentato e disorganico che entra in una materia dove ormai si è consolidato un indirizzo normativo avallato da autorevoli interventi della Corte Costituzionale ( C. Costituzionale n.314/2003). Tale situazione normativa si fonda sulla legge delega 23 ottobre 1992 n.421 ( delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale). La fonte normativa in questione che costituisce principio fondamentale di riforma prevede che, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici siano ricondotti alla disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi. Ne deriva come del resto autorevolmente rilevato dalla Consulta ( Corte Costituzionale sentenza n.314/2003) che la contrattazione collettiva costituisce “ metodo di disciplina” del rapporto di pubblico impiego che assurgerebbe al rango di norma costituzionale, tale da limitare anche disposizioni difformi degli ordinamenti regionali. ( in tal senso Corte costituzionale, 18 maggio 1999, n. 171).
L’opzione per la competenza esclusiva dell’autonomia collettiva è quindi basata su tutta una serie penetrante di vincoli che attengono alle procedure contrattuali, al contenuto dei contratti, alla struttura retributiva.
In secondo luogo, ai contratti collettivi per la prima volta è attribuito persino l’effetto di disapplicare sia la precedente normativa regolamentare, sia le disposizioni di legge che prevedano automatismi e trattamenti accessori.
Questo regime normativo trovava giustificazione nelle finalità che la complessiva riforma dei rapporti di lavoro pubblico si proponeva in tema di controllo della spesa pubblica ed una più efficiente gestione delle risorse umane. Questi sono, guarda caso, gli stessi obiettivi che, in premessa si propone il decreto legge 112/2008.
E’ chiaro che il regime anzidetto è stato introdotto con norma di legge (anche se costituente principio di riforma) e con norma di legge esso può pure essere derogato.
Non va taciuto però come sussista un interesse generale ed in qualche modo costituzionalmente sancito all’organicità delle norme e ad evitare la decretazione su temi così importanti.
La contrattualizzazione del rapporto di lavoro è d’altro canto bilanciata da un ruolo forte della dirigenza che garantito il proprio ruolo rispetto a quello del potere politico anche sulla base dell’articolo 97 della Costituzione, dovrebbe costituire il vero fulcro per interventi di amministrazione del rapporto di lavoro anche in funzione correttiva.
E’ chiaro che una continua interferenza legislativa di dettaglio su aspetti concreti del rapporto di lavoro sminuisce il ruolo della dirigenza ponendosi in antitesi con lo spirito della riforma.
Appare poi del tutto priva di ragione, una disposizione di legge che, una volta istituita una sostanziale equiparazione tra lavoro pubblico e privato, individuando nel testo di riforma le differenze necessarie ed ontologiche, stabilisce un regime del trattamento di malattia diverso e deteriore per il dipendente pubblico.
Non appare peregrino accennare ad una possibile violazione dell’articolo 3 della costituzione.
Non va sottaciuto che la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ormai consolidata) ha individuato alcuni criteri che valgono come indici dell’eccesso di potere legislativo. Tali criteri sono quello della assoluta illogicità , incoerenza od arbitrarietà della motivazione della legge o della palese contraddittorietà rispetto ai presupposti, quello della irragionevolezza delle statuizioni legislative rispetto alla realizzazione concreta del fine, quello dell’incongruità tra mezzi e fini che la legge intende conseguire.( Martines, Diritto Costituzionale, Giuffrè, 2001, 304).
Problemi molto seri sorgono pure le normative contrattuali in essere che difficilmente possono essere soppiantate dal decreto legge in questione senza che venga violata l’autonomia sindacale e collettiva garantita dall’articolo 39 della Costituzione.
Ma vi è un punto dove il decreto 112/2008 può trovare reali e consistenti limiti.
Parliamo delle autonomie regionali ed in particolare dei vincoli di queste ultime nei confronti del decreto in esame.
L’articolo 1 del DLGS 165/2001 che introduce i principi fondamentali della privatizzazione del pubblico impiego stabilisce che i principi della legge delega 421/1992 e quindi la riconduzione del lavoro pubblico alla disciplina della contrattazione collettiva e delle leggi sul lavoro costituisce norma fondamentale di riforma economico – sociale della Repubblica e, come tali, inderogabili anche da parte delle regioni a statuto speciale.
Appare intuibile che se il decreto 112/2008 introduce nuovamente specifiche norme di legge per disciplinare le retribuzioni, la malattia ed i permessi dei pubblici dipendenti, le regioni a statuto speciale debbono invece attenersi ai principi di riforma economico sociale della Repubblica costituiti dalla legge delega 421/92 che stabilisce come regola la disciplina del pubblico impiego con norme contrattuali e con le normali leggi del lavoro dipendente.
La Corte Costituzionale ( Corte costituzionale, 18 ottobre 1996, n. 352) ha ritenuto come anche le regioni a statuto speciale siano vincolate alla disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro perché sancita nell’ambito dei principi di riforma economico sociale introdotti dalla legge delega 421/92.
La Corte riteneva così l’obbligo della Regione Autonoma Valle D’Aosta di regolare la materia dei permessi sindacali esclusivamente per il tramite della contrattazione collettiva.
Ne deriva, ad avviso di chi scrive, che le regioni a statuto speciale dovranno conformarsi a tali principi ancora validi e quindi potranno disciplinare il rapporto di lavoro degli enti pubblici operanti nell’ambito della regione mediante la contrattazione collettiva, evitando di introdurre specifiche normative nazionali non aventi valore di principio di riforma.
Su questi temi, senza preconcetto alcuno, fermamente convinto che nella pubblica amministrazione molto vada ancora cambiato, ritengo però che la riforma intrapresa all’inizio degli anni 90 volta all’equiparazione del pubblico impiego al lavoro privato vada portata avanti coerentemente attribuendo alla contrattazione collettiva, alla dirigenza ed ai singoli dipendenti le loro responsabilità e non affidando la salvezza dell’amministrazione a surrettizie, improvvisate e discriminatorie norme di legge.
Non saranno pertanto sporadici interventi basati sul compiacimento dell’emotività del momento a salvare la nostra pubblica amministrazione. Va invece portata a termine la sua modernizzazione e la totale equiparazione al lavoro privato.
08/08/08
Decreto legge 112/2008 e pubblico impiego(1). I contenuti in linea di massima e la sostanza degli interventi.
alle
13:40
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13/06/08
Intervalli minimi di riposo.
La direttiva comunitaria 2003/88, stabilisce l’intervallo minimo di riposo da fruire nel corso di ogni periodo di 24 ore, nella misura di 11 ore consecutive.
Essa preveda la possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva o di accordi tra le parti sociali.
Tale direttiva è stata recepita dal legislatore nazionale con il dlgs n. 66/2003 poi modificato dal dlgs n. 213/2004.
L’articolo 7 riproduce la previsione comunitaria stabilendo che il lavoratore ogni 24 ore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive.
Sono quindi previste le eccezioni che possono essere stabilite dai contratti collettivi, è prevista anche una deroga amministrativa da parte del ministero.
Un’altra deroga è prevista dall’articolo 17, commi 5 e 6 e dall’articolo 18 e riguarda i lavoratori la cui prestazione non è predeterminata nei tempi.
Una deroga riguarda anche il personale mobile e il lavoratori a bordo di navi da pesca marittima.
Naturalmente in questi casi è prevista l’esistenza di un riposo compensativo o di una protezione adeguata.
Non esiste pertanto nel nostro ordinamento una definizione precisa di orario giornaliero.
A suo tempo il rdl 15.03.1923 n. 692 dava un limite di 10 ore dato da otto ore di orario ordinario e n. due ore di straordinario.
L’orario giornaliero era stato parzialmente abrogato dall’articolo 13 del dlgs 196/97 che aveva fissato l’orario settimanale di lavoro in quaranta ore settimanali.
Il dlgs 66/2003 (legge attualmente in vigore) stabilisce invece la soglia invalicabile di 48 ore settimanali che può però essere diluita in un arco temporale che la contrattazione collettiva può portare sino al massimo di dodici mesi.
alle
13:27
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06/06/08
Cambio il Governo. Cambierà ancora il lavoro.
Il settore del lavoro è stato negli ultimi dieci anni oggetto di profonde spinte innovative.
I mutamenti non sempre sono stati lineari.
Essi spesso hanno risentito delle particolari esigenze dei Governi che si sono succeduti.
Non sempre però i due schieramenti politici cui ormai è affidato con alternanza il Governo del paese, si sono rivelati nettamente schierati più o contro la flessibilità.
Il lavoro interinale nasce nel 1997 con il pacchetto Treu, segue la legge Biagi con il Governo Berlusconi, quindi i correttivi alla stessa introdotti con le leggi successive al Protocollo sul Welfare.
Questi ultimi appartengono all’attività legislativa del nuovo Governo che ha pure introdotto normative più severe in tema di responsabilità negli appalti e in tema di lavoro nero.
Cosa aspetta ora al nuovo Governo, altri cambiamenti che così diverrebbero ciclici o un attenta opera di assestamento controllo e monitoraggio?
alle
18:07
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Sei un clandestino? Hai lavorato? Non ti aspetta nulla.
E’ questa la decisione emessa dal Tribunale di Como in data 18 febbraio e pubblicata da Guida del Lavoro n.18/2008 con nota di Donata Gottardi.
In pratica il Giudice sostiene che il clandestino non possa fare causa a chi lo ha assunto e poi sfruttato.
Accade così che il datore di lavoro senza scrupoli alla fine ci guadagna.
La sentenza contraddice la stessa legge Bossi-Fini laddove all’articolo 2 riconosce allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato i diritti fondamentali della persona umana.
Così dimentica l’articolo 36 della Costituzione, la Convenzione OIL n.143 del 24 giugno 1975, l’articolo 2126 del Codice Civile.
Cosa ne pensi? Dacci un’opinione qualunque.
alle
18:05
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22/04/08
Come si acquista la cittadinanza italiana?
La materia è disciplinata dall’articolo 4 comma 2 della legge 5.2.1992 n.91
E’ sufficiente che il padre o la madre siano cittadini italiani. Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio di apolidi o di genitori ignoti che nasce sul suolo italiano. Stabilisce l’articolo 1:
Articolo 1 E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
In caso di matrimonio con cittadino italiano, il coniuge straniero acquista la cittadinanza dopo almeno sei mesi da quando risiede legalmente sul suolo italiano. Oppure se non vi risiede dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non sia intervenuta separazione.
Stabilisce infatti l’articolo 5:
Articolo 5 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
La cittadinanza non si acquista però automaticamente. E’ necessario farne domanda al Ministero dell’Interno che vi provvede con decreto. Lo stabilisce l’articolo 7:
Articolo 7 1. Ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.
2. Si appliano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
Vi sono però anche altri casi in cui lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana. Ad esempio, chi risiede legalmente da almeno dieci anni come cittadino extracomunitario può fare domanda al Ministero dell’Interno. Vi sono anche altri casi in cui lo straniero può richiedere la cittadinanza. Li elenca l’articolo 9:
Articolo 9 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
alle
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04/03/08
Abilitazione al patrocinio dei praticanti avvocati e difesa dinnanzi al Tribunale del Lavoro
Pongo all'attenzione dei frequentatori del blog, al fine di un libero confronto e di raccogliere i contributi di tutti, il tema dell’abilitazione del praticante al patrocinio, in relazione alle cause di competenza del Tribunale Ordinario, Sezione Lavoro.
Segnalo che in alcuni Tibunali non è data la possibilità ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio di partecipare alle udienze, a prescindere dal valore delle stesse, qualora instaurate dinnanzi al Tribunale del Lavoro.
Tale interpretazione di fatto applicata da determinati magistrati non corrisponde a quella letterale dell’art. 7 della legge 16 dicembre 1999, norma che pone dei limiti territoriali, temporali, di competenza e di valore al patrocinio. L’ambito del diritto del lavoro, pacificamente rientrante nel diritto civile, non viene fatto oggetto di questi limiti e da ciò, a rigore, deriva l’applicabilità della disciplina relativa agli affari civili anche alle controversie assegnate alla sezione lavoro.
Si evidenzia inoltre come i praticanti abilitati operanti in alcune città, anche all’interno della stessa Regione, abbiano la possibilità di partecipare attivamente alle udienze ed al patrocinio dinnanzi ai Giudici del Lavoro, altri no in quanto operanti in sedi dislocate a pochi km di distanza.
Sulla questione si sono espressi alcuni Ordini degli Avvocati per dirimere la questione relativa al limite di valore delle controversie, senza mettere in discussione la possibilità dei praticanti abilitati al patrocinio di partecipare all’attività forense nell’ambito del diritto del lavoro.
Al di là dell’opportunità di una uniforme interpretazione, perlomeno all’interno dello stesso distretto di Corte d’Appello, si sottolinea come non vi sia in effetti un dato normativo sul quale fondare un limite ulteriore e ratione materiae rispetto a quelli di legge.
Vale la pena di sottolineare inoltre che, prima della soppressione della figura del pretore, le cause di lavoro e previdenza erano trattate dai praticanti abilitati.
Sulla questione si sono espressi recentemente sia l’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura), con articolo pubblicato sul proprio sito web, che il Consiglio Nazionale Forense.
Con parere dd. 26.10.2006 n. 59, il CNF ha ribadito come il praticante abilitato possa patrocinare nelle controversie dinnanzi al Giudice Unico in funzione di Giudice del Lavoro, con il solo limite di valore della controversia compreso entro euro 25.822,00.
La questione ha naturalmente maggiore interesse per coloro che, come chi scrive, sono inseriti in un contesto professionale strettamente legato alle controversie di lavoro, tale che l’impossibilità di patrocinare dinnanzi al Tribunale del Lavoro si risolve di fatto nello svuotamento di contenuto il patrocinio stesso.
In questi termini, atteso che l’abilitazione in oggetto rappresenta un percorso fondamentale di crescita per chi si affaccia alla professione forense, il divieto in questione appare lesivo dei nostri diritti ad una formazione completa e pratica in vista di una futura abilitazione alla professione (alla base peraltro dello sforzo economico sostenuto per l’abilitazione stessa).
A margine si aggiunge che anche sotto un profilo sostanziale di difesa delle parti appare discutibile ammettere il ricorso alle sostituzioni “di emergenza” da parte di un avvocato (che in alcuni casi non ha neppure visto il fascicolo di causa) e negare la stessa possibilità al praticante abilitato al patrocinio che ha affiancato il proprio dominus in tutto l’iter della controversia e che per legge può stare in Giudizio. Accade poi, in alcuni casi, che la figura del sostituto in udienza rivesta soltanto un ruolo formale e questi si trovi a ripetere ad alta voce ciò che gli viene suggerito dal praticante abilitato.
E’inoltre presumibile che l’avvocato che si faccia sostituire da un proprio praticante, lo faccia a ragion veduta e in considerazione delle capacità del collaboratore in relazione alla complessità dell’incombente giudiziale. Ciò non toglie che il praticante, con i predetti limiti, possa andare in giudizio anche senza essere affiancato da un avvocato. Non vi è peraltro neppure il concreto pericolo del proliferare di praticanti impreparati all’assalto delle aule d’udienza, dato che ciò non accade neppure davanti alle sezioni dove i praticanti sono ammessi.
Tali considerazioni appaiono ancora più persuasive in relazione a determinati esempi concreti. Si pensi ad un mero adempimento di giuramento del consulente tecnico d’ufficio, fase certamente importante ma nella quale il ruolo del difensore non presenta particolari complessità. L’iniquità del limite ratione materiae appare poi lampante nel caso di un opposizione a decreto ingiuntivo per un importo di poche centinaia euro, del tutto equiparabile a quella che può aversi presso il Tribunale Civile.
Queste ultime argomentazioni possono essere condivisibili o meno; ciò che comunque appare eloquente è il dato normativo della legge 479/99.
L'argomento in questione può essere considerato di portata modesta, in quanto il patrocinio ha durata limitata ed inversamente proporzionale al tempo che ciascuno impiega per superare l’esame di Stato, ma ciò non toglie che anche una situazione transitoria vada sfruttata appieno nelle sue potenzialità e nelle rare occasioni che ci si presentano. Questo, in fondo, è lo spirito della abilitazione transitoria.
Non si ignorano la peculiarità, la delicatezza e l’importanza degli interessi tutelati dal diritto del lavoro, ma la preclusione in oggetto rappresenta un pregiudizio alla nostra formazione e crescita professionale, che per quanto costruita sui libri, sulla presenza in Studio, sull’esempio e l’insegnamento degli Avvocati, necessita anche di un banco di prova pratico, soprattutto in questo frangente storico nel quale la formazione degli avvocati e dei futuri avvocati ha assunto notevole rilevanza.
Dott. Matteo Belli
alle
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14/01/08
Formazione continua
diTommaso Servetto*Dall’1 gennaio 2008 decorre il primo periodo di valutazione della formazione continua degli avvocati come da regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 13 luglio 2007.Con tale dettato normativo il Consiglio Nazionale Forense ha introdotto il dovere, per gli avvocati, di partecipare alle attività di formazione continua, così come disciplinata dallo stesso regolamento, attribuendo ai Consigli dell’Ordine il dovere di controllo.Ai sensi dell’art. 3 del citato regolamento l’obbligo della formazione professionale continua è assolto con la partecipazione documentata ai seguenti eventi:a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematica, purché sia possibile il controllo della partecipazione;b) partecipazione a commissioni di studio o gruppi di lavoro;c) altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio dell’Ordine;d) lo svolgimento di particolari attività come quella di essere relatori ai convegni, avere effettuato pubblicazioni in materia giuridica, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato e, buon ultimo, il compimento di attività di studio ed aggiornamento svolta in autonomia che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense o dai competenti Consigli dell’Ordine.Ai sensi dell’art. 6 delle disposizioni in commento il mancato assolvimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare la cui sanzione sarà commisurata alla gravità della violazione.Le disposizioni in parola vengono ad individuare due importanti novità nel panorama forense: la prima è che la formazione professionale può avvenire solo attraverso i criteri individuati dal governo professionale; la seconda che l’inadempimento dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.Se si può, anzi si deve, accogliere con entusiasmo la seconda delle citate innovazioni che viene a specificare delle regole molto generiche contenute negli artt. 12 e 13 del codice deontologico: «L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza»; non può essere esente da alcune osservazioni critiche la prima.La critica discende dal fatto che le regole emanate dal governo dell’avvocatura sono più di facciata che di vera sostanza perché non vi è nessuna verifica dell’effettivo e concreto aggiornamento del professionista bensì solo la verifica che lo stesso abbia partecipato agli eventi individuati raccogliendo quelli che, pomposamente chiamati crediti professionali, si possono chiamare più umilmente punti, almeno 30 punti ogni anno.Non importa se il professionista entrato, dopo avere pagato il diritto di accesso, alla sala convegni si dedichi alla lettura dei quotidiani (magari sportivi) anziché al gioco della play – station o a trasmettere e ricevere messaggini telefonici (meglio se amorosi) l’importante è che abbia partecipato al convegno, pagato e raccolto i punti (non è neanche previsto l’obbligo di applaudire il relatore).Il Consiglio dell’Ordine attesterà alla collettività che quel professionista offre il massimo delle garanzie professionali e la forma è salva (Decoubertianamente l’importante è partecipare).Se invece il professionista, scrupoloso e zelante, cura costantemente la propria preparazione ed il proprio aggiornamento professionale utilizzando canali diversi da quelli previsti dal regolamento come i giornali e le riviste specializzate, banche dati e monografie tematiche, dovrà essere sanzionato con una delle sanzioni, previste dalla legge professionale del 27 novembre 1933, che vanno dall’avvertimento fino alla radiazione. In sintesi chi non partecipa ai convegni e tavole rotonde potrà anche essere radiato dall’albo!Allora non è vero che viene sanzionato il mancato aggiornamento professionale, bensì la mancata raccolta dei punti attraverso la partecipazione ai convegni!Mi sembra così dimostrata la prima osservazione critica: la declamata formazione professionale è più forma che sostanza, anzi solo forma.Non basta! All’art. 2, comma 5, della normativa in commento è previsto che per dare informazioni a terzi sulla propria attività prevalente il professionista debba avere raccolto, nell’anno precedente l’informazione, non meno di 30 crediti (punti) nell’ambito dell’esercizio dell’attività che intende indicare.Capiterà che se un cliente mi chiede se sono un penalista dovrò dirgli: «Raccolgo 30 punti e ti rispondo l’anno prossimo!». Non ha importanza per il nostro Consiglio che un avvocato abbia, in 20-30 anni di carriera, partecipato, magari con ottimi risultati per i propri assistiti, a centinaia di processi penali anche delicati dal punto di vista professionale e giuridico, che abbia trattato avanti la Corte di Cassazione spinose questioni di diritto, che abbia istruito ed educato alla professione decine di giovani, oggi brillanti avvocati, l’unico elemento di valutazione è che questi abbia raccolto i punti assistendo ai convegni!Mi sorge una domanda: è costituzionalmente legittimo il dictat del Consiglio Nazionale Forense fatto proprio dai vari Consigli territoriali?Non va dimenticato che la professione di avvocato è una libera professione intellettuale rientrante tra quelle indicate dall’art. 2229 c.c. e che l’art. 33 della nostra tanto vituperata costituzione (definita di recente dal Presidente della Repubblica una signora con qualche ruga ma ancora di aspetto giovanile) prevede la necessità dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale. Dopo avere superato l’esame di Stato il professionista iscritto all’albo ha il dovere di continuare ad aggiornarsi ma ha anche il diritto di farlo come ritiene più consono alle sue esigenze.Se è vero, come è vero, che spetta all’Ordine professionale l’accertamento del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo può questo impormi le modalità con cui debbo curare il mio doveroso aggiornamento professionale?La risposta che mi posso dare è che tale imposizione venga a violare gli artt. 3 e 41 della Costituzione generando, l’illecito disciplinare così come previsto, una situazione di diseguaglianza tra soggetti che posseggono lo stesso grado di aggiornamento professionale ma prodotto in maniera diversa violando altresì il principio di libertà dell’iniziativa economica privata atteso che la gestione di uno studio è certamente da ricomprendersi tra le iniziative economiche libere.Prescindendo comunque dalla correttezza costituzionale, la normativa è lesiva a mio parere del diritto di ognuno di studiare ed aggiornarsi secondo la propria organizzazione, metodologia ed iniziativa, non è chi non veda come la nuova normativa abbia un carattere meramente politico che, nascondendosi dietro l’esigenza della tutela della collettività dei cittadini, mira semplicemente a generare una nuova categoria di professionisti: quella dei convegnisti che saranno, col tempo, sempre più pagati a spese di chi è costretto, per legge, ad ascoltarli. Un balzello bello e buono.Mi chiedo allora perché i componenti della categoria non reagiscano atteso che, a parte gli interessati quali i componenti degli Ordini ed i vertici delle Associazioni, tutti i soggetti coinvolti, non ho ancora sentito un avvocato che apprezzi l’idea proposta (anzi imposta dal Consiglio Nazionale Forense) quale il regolamento impositivo delle specifiche modalità di aggiornamento professionale.Che anche gli avvocati abbiano smarrito la proverbiale aggressività contro ogni forma di sopruso? Che anche gli avvocati, ormai intruppati nelle varie, forse troppe, associazioni si siano appiattiti ed abbiano smarrito la capacità di critica e di protesta?Non lo credo, penso sia solo rassegnazione, ma gli avvocati non possono e non devono rassegnarsi perché è nella natura dell’avvocato; devono esercitare il loro diritto costituzionalmente garantito di difendersi, di difendere la loro autonomia e capacità organizzativa. Un modo per far comprendere il proprio dissenso potrebbe essere quello di astenersi dal votare alle prossime elezioni dei Consigli dell’Ordine.In conclusione per evitare l’obiezione di coloro che sostengono che le critiche debbono essere anche propositive propongo una valutazione effettiva annuale, a campione, per la verifica concreta del grado di aggiornamento professionale degli avvocati con relativa sanzione sospensiva per chi non superi la prova e che, magari, i Consigli dell’Ordine comincino a sanzionare coloro che si rendono responsabili di gravi errori professionali per imperizia e scarsa diligenza; cosa che fino ad oggi non mi risulta essere avvenuta.La mia dignità di avvocato mi impone di astenermi da modalità di aggiornamento imposte che non garantiscono affatto una effettiva formazione ed aggiornamento ma sarò pronto ad accettare la sfida. Pur essendo io l’ultimo degli avvocati mi rifiuto, dopo 25 anni di professione, di essere trattato come un “bamboccione”.*Avvocato in Torino
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