18/09/07

Destituzione per uso stupefacenti

FINANZIERE – USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – USO EPISODICO – NON COSTITUISCE GIUSTO MOTIVO DI DESTITUZIONE.
Il TAR del Lazio con la sentenza 20 giugno 2007 n. 5568 che si riporta di seguito, ha stabilito che l’episodica assunzione di cocaina da parte di un appartenente alla Guardia di Finanza non costituisce causa legittima di destituzione dello stesso.
Il Tribunale Amministrativo ha inteso però puntualizzare che se non costituisce causa di destituzione l’uso episodico e non reiterato, mina invece i requisiti fondamentali per l’appartenenza ad un corpo di polizia perlopiù ad ordinamento militare un consumo ripetuto o continuo di droghe.
Nel caso di specie, il finanziere si era sottoposto a molteplici prove tossicologiche che nel loro insieme avevano provato il consumo di droga, ma anche il carattere del tutto episodico dello stesso.
La sentenza che potrà essere oggetto di commenti e discussione su questo blog è nel sito http://www.petraccimarin.it/

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