22/04/08

Come si acquista la cittadinanza italiana?

La materia è disciplinata dall’articolo 4 comma 2 della legge 5.2.1992 n.91
E’ sufficiente che il padre o la madre siano cittadini italiani. Acquista la cittadinanza italiana anche il figlio di apolidi o di genitori ignoti che nasce sul suolo italiano. Stabilisce l’articolo 1:

Articolo 1 E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

In caso di matrimonio con cittadino italiano, il coniuge straniero acquista la cittadinanza dopo almeno sei mesi da quando risiede legalmente sul suolo italiano. Oppure se non vi risiede dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non sia intervenuta separazione.
Stabilisce infatti l’articolo 5:

Articolo 5 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.

La cittadinanza non si acquista però automaticamente. E’ necessario farne domanda al Ministero dell’Interno che vi provvede con decreto. Lo stabilisce l’articolo 7:

Articolo 7 1. Ai sensi dell'art. 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.
2. Si appliano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Vi sono però anche altri casi in cui lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana. Ad esempio, chi risiede legalmente da almeno dieci anni come cittadino extracomunitario può fare domanda al Ministero dell’Interno. Vi sono anche altri casi in cui lo straniero può richiedere la cittadinanza. Li elenca l’articolo 9:

Articolo 9 1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'Interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

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