14/02/09

Competenze e forma delle istanze e dei ricorsi davanti alla Corte dei Conti.

COMPETENZE
La Corte dei conti, organo ausiliario del Governo, svolge funzioni di controllo preventivo di legittimità sugli atti governativi e funzioni di controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato ex articolo 100 della Costituzione, oltre ad aver competenze giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica, in ambito di pensioni pubbliche e nelle altre specificate dalla legge ex articolo 103 della Costituzione. Accanto a queste, svolge anche funzioni amministrative e consultive, in particolare fornendo pareri al Governo ed ai Ministri in ordine ad atti normativi e provvedimenti.
In considerazione di tale varietà di competenze, essa è organizzata in Sezioni giurisdizionali e Sezioni di controllo, sia a livello centrale che territoriali.

FORMA DELLE ISTANZE E DEI RICORSI
Ex articolo 1 reg. proc. (adottato con r.d. 13.8.1933, n. 1038), le istanze e i ricorsi da presentarsi in Corte dei Conti devono presentare una serie di elementi:
1. nome e cognome, domicilio o residenza o dimora dell’attore e del convenuto;
2. esposizione dei fatti e qualità nella quale furono compiuti;
3. oggetto della domanda;
4. indicazione dei titoli su cui è fondata la domanda.

È necessaria la sottoscrizione della parte e/o di un suo procuratore speciale.
In seguito al decentramento dell’organizzazione giurisdizionale della Corte dei Conti, va indicata la Sezione regionale alla quale si propone la domanda o il ricorso. Nei ricorsi e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio nella città in cui ha sede la sezione regionale competente; in mancanza, l’elezione si presume fatta nella segreteria della sezione competente.
Per i ricorsi in materia di pensioni civili, militari e di guerra è richiesta, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del giudice, l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

Notificazioni e comunicazioni
Per gli atti introduttivi dei giudici e per la costituzione in giudizio valgono le regole comuni ai fini delle necessarie notificazioni, ad eccezione delle ipotesi in cui sarebbe prevista la notificazione giudiziale al P.M.; in tal caso è equivalente il deposito in Segreteria.

-Notifica alle P.A. : nei giudizi di conto non è necessaria; negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica valgono le regole comuni. Pertanto la notifica va effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto abbia sede la sezione giurisdizionale competente; per gli enti che non si avvalgono dell’Avvocatura, la notificazione si considera fatta in persona propria quando l’ufficiale notificante abbia consegnato l’atto nelle mani dell’impiegato delegato a ricevere le notificazioni. Per i giudizi in materia di pensioni, è prevista la notifica alla P.A.

- Comunicazione o notificazione di atti relativi allo svolgimento successivo dei giudizi: lo scambio di comparse, atti, memorie e risposte tra le parti avviene tramite deposito in segreteria, a meno che non siano diretti a proporre appello; in tal caso andranno notificate giudizialmente alle altre parti nei termini indicati per ciascun giudizio, salvo che al Procuratore Generale, per cui il deposito equivale a notificazione.

- Nullità della notifica: si ha nullità quando non vengono osservate le disposizioni circa la persona che deve ricevere la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona o sulla data. Si aggiungono le ipotesi di inosservanza di requisiti formali necessari per il raggiungimento dello scopo.

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