05/02/09

IL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI TRIESTE: CRITICITA’ E POSSIBILI PROSPETTIVE


Sintesi e relazione del convegno tenutosi martedì 3 febbraio 2009 a Trieste

Si è tenuto a Trieste un convegno di approfondimento tecnico giuridico sulla situazione del S.I.N., organizzato dall’EZIT con il supporto di Golden Associates.

Il convegno e’ stato aperto dall’intervento del presidente Ezit Mauro Azzarita, il quale ha rilevato come la questione del Sito di interesse nazionale e della sua bonifica sia importante per la città e per il suo sviluppo.
Azzarita, nel sottolineare come la questione si trascini ormai dal 2003, senza giungere a nessun apprezzabile risultato, ha constatato come del tema ormai si sia impossessata la politica.
Si rende pertanto necessario approfondire gli aspetti tecnico-giuridici della questione, tenuto conto delle insidie della complessa normativa ambientale e dei profili di responsabilità dei soggetti proprietari e dei soggetti incaricati di custodia.

E’ stata quindi la volta dell’Ingegner Paolo De Alti, Direttore Generale di Ezit.
Quest’ultimo ha voluto sottolineare ed approfondire il ruolo di questo ente nell’ambito delle procedure di bonifica. Ha richiamato quindi la legge 15/2004, sottolineando come la regione, abbia delegato all’ente la bonifica del sito, corrispondente pressappoco alla zona di competenza dell’ente ed in parte inquinato da attività pubblica.
Il Direttore quindi, ha riferito in merito all’attività di caratterizzazione che ad oggi è stata intrapresa e che riguarda una parte dei siti inquinati. Ne è emersa una situazione di non particolare gravità.

Successivamente, è intervenuto il dottor Roberto Mezzalana, presidente di Golder Europe Associates Inc.
Quest’ultimo ha richiamato precedenti esperienze che la società da lui presieduta, ha già svolto.
Ha rilevato trattarsi nei casi di esperienza di siti di grande complessità dove erano coinvolte aspettative ed interessi diversi, in particolare sui territori della costa Siciliana e a Torino.
Diverse sono infatti, ha rilevato, e spesso divergenti, le aspettative di proprietari.Variano inoltre le fasi e le procedure della bonifica, si va dalla caratterizzazione, alla messa in sicurezza, alla riqualificazione. Spesso nei siti di interesse nazionale sono notevoli le spese profuse, ma scarsa la riqualificazione. Il dottor Mezzalana ha quindi evidenziato come gli accordi di programma siano un mezzo per avviare a livello istituzionale queste esperienze, con ottimi risultati.
Ciò nonostante, spesso a causa degli interessi divergenti, e della difficoltà della normativa, gli accordi negoziali si rivelano difficili e si arriva così al contenzioso giudiziale.
Ecco che allora, sono i tribunali a dettare le regole.
Il presidente di Golder, ha evidenziato come spesso si debba ricorrere all’analisi del rischio prima di esaminare la possibilità di aderire o meno agli accordi di programma.
Egli quindi ha citato, i casi pratici, di esperienze nell’area torinese, iniziate intorno agli anni ‘80.
Per taluni aspetti egli ha colto delle similitudini con l’area di Trieste, in quanto l’area torinese era costituita da aziende metalmeccaniche ed era immersa nel contesto urbano, nel caso di specie però, a Torino è stato attuato un recupero residenziale.


Successivamente è intervenuto l’ingegner Francesco Ducco, responsabile di Golder Europe, il quale ha riferito, in merito alle esperienze concernenti la bonifica del sito di interesse nazionale di Priolo. Questi ha evidenziato la durata delle varie fasi ed ha affermato che in corso d’opera è spesso necessario effettuare aggiustamenti e modifiche di quanto pianificato in partenza.

E’ stata quindi la volta dell’avvocato Federico Peres, esperto della materia.
Questi ha affrontato il tema concernente la scelta per i soggetti interessati di aderire o meno alle transazioni proposte dalla parte pubblica. Il ricorso alle transazioni è aumentato, ed è divenuto ormai una prassi consolidata. E’ però altresì aumentato, ha sottolineato il legale, il ricorso al contenzioso giudiziale.
La normativa italiana è principalmente di derivazione comunitaria. Trattasi comunque di una normativa in grande evoluzione dove spesso interviene la giurisprudenza.
Il principio base è sicuramente quello che solo chi inquina è tenuto a risarcire il danno ambientale.
Il legale però ha sottolineato, come al di fuori anche del danno ambientale, forme di responsabilità siano possibili anche per i detentori dei terreni, anche considerando questi ultimi come custodi degli stessi.
Il relatore ha citato la sentenza della Corte Costituzionale 18.6.2008 n. 214 e le contestuali pronunce del Consiglio di Stato che intervengono in merito alla responsabilità per fatti antichi di contaminazione. Altre pronunce riguardano la diluizione della responsabilità nel tempo in caso di fusioni ed accorpamenti di aziende. Molte pronunce infatti escludono il trasferimento della responsabilità per danno ambientale. Spesso la magistratura ricorre ad approfondite consulenze tecniche che allungano i tempi di causa e rendono per lungo tempo indisponibile il terreno.
Inoltre ha sottolineato il legale, il concetto “chi inquina paga”, subisce spesso delle dilatazioni a sfavore del proprietario qualora la situazione di inquinamento sia grave e continui o ad accrescersi o a manifestare rilevanti effetti. In tal caso, la magistratura può associare nella responsabilità pure il proprietario. Diverso è invece il caso in cui la situazione di inquinamento sia stabilizzata ( vedi decisioni del TAR FVG del 2001).
Va tenuto presente inoltre che in Italia, ci si richiama spesso ad una legge del 1940 in tema di bonifiche che attribuisce oneri ai proprietari. Questa legge, ha sottolineato il legale, è talora impropriamente applicata alle bonifiche ambientali. (istituto dell’onere reale).
Il legale ha inoltre rilevato la differenza tra le responsabilità per oneri di bonifica ed il danno ambientale, rilevando come l’avvenuta bonifica non esclude quest’ultimo, qualora non vi sia intervenuta la transazione.
In pratica, il legale ha suggerito l’effettuazione di una accurata analisi ambientale prima di decidere se aderire o meno alle transazioni e comunque prima di affrontare il contenzioso giudiziale.
Egli inoltre si è richiamato alle recenti disposizioni (2008) che consentono interventi di bonifica a cura del Ministero dell’Ambiente abbinati ad interventi di riqualificazione finanziati dal ministero dello sviluppo economico. Ha però notato come la norma probabilmente a causa delle differenti competenze ministeriali non ha ad oggi trovato attuazione.

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